Accesso all'informazione

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Servizi

Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice è l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati

Accesso civico generalizzato

Chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Rilascio gratuito casella PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. Per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale.

Documenti

Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato

(In attuazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013) Approvato con Delibera di CC n. 48 del 7 novembre 2017

Regolamento per l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi

Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 4.05.1998 Consentito ulteriore corso CO.RE.CO. – Seduta del 19.05.1998 Verbale n. 37

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