Di cosa si tratta
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano, in occasione delle consultazioni politiche disciplinate da normativa statale, nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio nazionale.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo compreso tra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025 una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione indicata, con il completo preciso indirizzo, allegandovi copia della tessera elettorale, copia documento identità, e idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi della Azienda Sanitaria locale (ASL), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra.
Informazioni
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio elettorale comunale è a completa disposizione per ogni chiarimento o supporto. Tel. 06 97203315 / 06 97203601- e-mail: elettorale@comune.colleferro.rm.it