Gli stranieri nati in Italia - e regolarmente residenti - dalla nascita possono diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento del diciottesimo anno d’età (articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992).
Il comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i diciannove anni (in base all’art.33 della Legge 98/2013).
Sempre in base allo stesso articolo, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es.certificati medici, scolastici…).