E’ possibile sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del comune, in questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
- sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
- l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
La sede competente a ricevere l’accordo è il comune di celebrazione del matrimonio in forma civile, celebrazione del matrimonio in forma religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero), di residenza di uno dei coniugi.